Quando, all'inizio dell'anno scorso, la Commissione europea ha presentato l’integrazione tassonomica all’Atto Delegato sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e sull’adattamento ai cambiamenti climatici, applicabile dal 1° gennaio 2023, essa ha suscitato grande clamore. Tra i vari aspetti, questo documento prevede la classificazione di alcune attività nei settori dell’energia nucleare come sostenibili ai sensi della tassonomia dell'UE. Particolarmente controversa è la valutazione se e in che misura queste attività causino danni ambientali significativi, soprattutto per quanto riguarda la gestione e lo smaltimento finale delle scorie. Perché il cosiddetto principio "Do no significant harm" ("non arrecare un danno significativo") è ancorato alla tassonomia e quindi al centro dell'idea di sostenibilità dell'UE. Tuttavia, esistono pochissime analisi scientifiche valide, soprattutto riguardo agli effetti a lungo termine dello smaltimento dei rifiuti altamente radioattivi.

La Tassonomia dell’Unione Europea

La tassonomia dell'UE è un sistema di classificazione che può essere utilizzato per valutare la sostenibilità ambientale delle attività economiche. Si basa su criteri tecnici ambiziosi. Inoltre, implica che non debba essere arrecato alcun danno significativo ad alcun obiettivo ambientale sostenibile e deve esserci una protezione sociale minima. I fondi ESG comunicano la quota di investimenti allineati alla tassonomia. A causa della mancanza di dati e della limitata applicabilità, queste certificazioni attualmente esistono in genere ancora in numero marginale.

Obiettivi e ambiti di attività della tassonomia UE

L'obiettivo principale della tassonomia dell'UE è quello di creare sufficiente trasparenza nel mercato dei capitali per dirigere gli investimenti privati necessari a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e quindi consentire la necessaria decarbonizzazione. A questo proposito, la tassonomia dell'UE distingue tra diversi tipi di attività. Comprende, tra l’altro, le cosidette “attività di transizione”, vale a dire “attività che non possono ancora essere sostituite da alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, ma che contribuiscono di fatto alla mitigazione dei cambiamenti climatici e, a condizioni rigorose, possono svolgere un ruolo importante nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, in linea con gli obiettivi e gli impegni dell'UE sul versante del clima e senza tagliar fuori gli investimenti nelle rinnovabili“. (Fonte: Commissione Europea)

In questo concetto di “attività di transizione” rientrano determinati settori dell'energia nucleare. Tuttavia, questi devono soddisfare condizioni specifiche per essere considerati conformi alla tassonomia. In primo luogo, gli impianti devono soddisfare il trattato Euratom e quindi riflettere gli standard più elevati di sicurezza (attualmente i cosiddetti reattori di generazione III+) nonché avere un concetto per lo smaltimento finale al più tardi a partire dal 2050.

Il campo di applicazione del regolamento comprende, da un lato, la costruzione e l'esercizio di nuove centrali nucleari (per la produzione di elettricità e calore) e, dall'altro, la produzione di elettricità da energia nucleare negli impianti esistenti. Quest'ultima riguarda principalmente i progetti di rinnovamento che riguardano l'adattamento alle moderne tecnologie.

Tra l’altro, sono previsti i seguenti criteri per le attività nucleari affinchè queste possano essere considerate sostenibili per l'UE:

  • Le attività nucleari interessate devono contribuire alla transizione verso la neutralità climatica.

  • Le attività nucleari devono soddisfare i requisiti in materia di sicurezza nucleare e ambientale.

  • I criteri di vaglio tecnico devono garantire che non venga causato un danno significativo all’ambiente:

  • I produttori di rifiuti radioattivi devono farsi carico dei costi per la loro gestione (creazione di fondi per la gestione dei rifiuti radioattivi e la “disattivazione nucleare”).

  • Devono essere disponibili impianti di smaltimento finale (in prossimità della superficie per rifiuti radioattivi ad attività bassa e intermedia; impianti di smaltimento geologico in profondità per rifiuti radioattivi ad alta attività e per il combustibile esaurito entro il 2050) per evitare l’esportazione di rifiuti radioattivi a fini di smaltimento in paesi terzi.

  • I criteri di vaglio tecnico dettagliati sono riportati nel regolamento. Questi vengono regolarmente esaminati e adattati per riflettere gli attuali sviluppi tecnici.

Nel corso di questo ampliamento del regolamento sulla tassonomia sono stati introdotti anche specifici obblighi informativi. Di conseguenza, le società finanziarie e non finanziarie ora devono comunicare la quota di investimenti nelle attività legate al gas e al nucleare, al fine di garantire un livello di trasparenza particolarmente elevato e consentire agli investitori di prendere decisioni informate sugli investimenti.

Mag.a Magdalena Quell
Product & Project Manager presso Raiffeisen Capital Management

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